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Statuto
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Statuto del CVAA

 
 
Allegato B) all’atto in data 16/12/2006 n. 27859/12019 di rep. Not. Rebuffoni
 
           
   
STATUTO
   
           
   
ARTICOLO 1
   
           
 
E’ costituita un’ associazione denominata “ CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS - Villa Carcina”.
 
           
   
ARTICOLO 2
   
           
 
L’associazione “CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA A.V.I.S.” ha sede in Villa Carcina Via Monte Guglielmo n°6 ed è costituita al solo scopo di prestare assistenza e pronto soccorso, con autoambulanze, a chiunque ne faccia richiesta. Essa svolge la propria attività nel territorio dei comuni della Val Trompia e zone limitrofe.
Non ha scopo di lucro (onlus). E’ apolitica, non professa ideologie religiose e tutti i soci vi prestano la propria opera gratuitamente.
 
           
   
ARTICOLO 3
   
           
 
Il patrimonio è costituito da donazioni e contributi privati e pubblici, come previsto dall’art. 5 Legge 266/1991 e successive proroghe e modifiche.
 
           
   
ARTICOLO 4
   
           
 
Tutti i cittadini possono essere soci militi attivi, purchè maggiorenni di buona moralità, dotati di requisiti fisici necessari per la mansione da svolgere, e siano ammessi dal Consiglio, a seguito domanda in carta semplice.
Possono inoltre essere soci benemeriti o sostenitori tutti coloro che, a giudizio del Consiglio, pur non essendo in servizio attivo, partecipino all’attività del sodalizio con contributi materiali ed umanitari considerevoli.
 
           
   
ARTICOLO 5
   
           
 
Categorie:
gli aderenti all’associazione potranno dividersi in:
militi attivi (cioè volontari del soccorso)
militi in aspettativa (cioè coloro che non prestano servizio attivo nell’associazione)
soci sostenitori
soci benemeriti
Doveri:
gli aderenti all’associazione di cui al punto a) dell’articolo 5 svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro secondo le indicazioni e le direttive impartite dal consiglio direttivo.
Gli aderenti all’associazione di cui al punto b) sono coloro che non prestano servizio attivo nell’associazione.
Gli aderenti all’associazione di cui al punto c) e d) dell’articolo 5 sono coloro i quali spontaneamente e senza alcuna contropartita elargiranno a favore della associazione somme di denaro o altri beni.
Diritti:
Gli aderenti di cui al punto a) e b) dell’articolo 5 hanno diritto di voto ed eleggono tutte le cariche sociali (solo se in regola con la tessera di associato e lo svolgimento dei servizi).
Gli aderenti alla associazione di cui ai punti c) e d) hanno diritto al voto ed eleggono tutte le cariche sociali.
Gli aderenti alla associazione hanno diritto di informazione, di controllo sull’attività dell’associazione nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento Interno.
Gli aderenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive effettive sostenute per l’attività prestata, nei limiti fissati dall’Associazione stessa.
La qualità di associato non è trasmissibile.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto dal mese successivo alla comunicazione del recesso dall’associazione.
Il recesso determina l’obbligo di riconsegnare all’Associazione del materiale in dotazione al milite.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi, come ad esempio:
l’aspettativa del milite che superi i 60 giorni antecedenti alle delibere assembleari e comunque superi i 120 giorni nell’anno precedente le delibere assembleari;
essere incorsi in condanne penali;
comportamento compromettente il buon nome o il buon andamento dell’Associazione;
appropriazione di beni di proprietà dell’Associazione o del personale;
inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno.
L’associato può ricorrere alla autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione, dopo comunque l’espletazione della procedura di cui all’art. 12 del presente statuto.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
 
           
   
ARTICOLO 6
   
           
 
Organi dell’associazione sono:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il comandante e il vice comandante;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
Commissione dei Probiviri;
il segretario;
 
           
   
ARTICOLO 7
   
           
 
L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta del consiglio direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
La convocazione avviene mediante avviso da consegnare a mano agli associati con preavviso di almeno 15 giorni oppure con avviso affisso all’interno della sede almeno quindici giorni prima della riunione.
L’avviso deve contenere l’ordine del giorno contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento dell’assemblea e degli argomenti da trattare.
Non si possono trattare argomenti non iscritti nell’avviso di convocazione.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.
In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono le presenza di almeno i 3/4 degli associati con la possibilità di portare anche due deleghe per ogni associato, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comandante, il Vice Comandante e la Commissione dei Probiviri scegliendo i candidati fra tutti i militi attivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, elegge il collegio dei revisori dei conti , composto da persone esterne all’associazione.
I militi in aspettativa che non soddisfano la norma dell’articolo 5 non possono essere iscritti nelle liste per le elezioni del consiglio direttivo e gli altri organi dell’associazione, come definiti dall’art.6.
Per le votazioni dell’assemblea ogni associato dispone di un solo voto per ogni votazione.
 
           
   
ARTICOLO 8
   
           
 
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda il Presidente o 2/3 dei suoi membri.
Esso esegue le delibere dell’Assemblea; predispone i bilanci: preventivo e consuntivo; provvede all’amministrazione ed all’efficienza del servizio; mantiene l’ordine e la disciplina; decide sull’ammissione di nuovi soci; conferisce premi o applica provvedimenti disciplinari.
La convocazione del Consiglio deve avvenire a mazzo di avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento della riunione e degli argomenti da trattare, da inviare al domicilio dei membri almeno sette giorni prima della riunione ed, in casi urgenti, almeno 24 ore prima anche a mezzo fax, telegramma o telefono.
 
           
   
ARTICOLO 9
   
           
 
La riunione del Consiglio non è valida se non sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei membri e le decisioni relative devono essere adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.
 
           
   
ARTICOLO 10
   
           
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
L’assemblea dei soci elegge il Presidente che è responsabile del funzionamento dell’Associazione, fa osservare le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, presiede le riunioni dell’assemblea dei soci ed ha la legale rappresentanza dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce con tutte le prerogative e obblighi nei casi di sua assenza, il Consiglio elegge anche un Segretario che ha il compito di assistere il Consiglio e l’Assemblea redigendo i relativi verbali.
Il Comandante e il Vice Comandante vengono eletti direttamente dall’Assemblea.
Essi mantengono l’ordine e la disciplina fra i militi coordinandone l’attività, la formazione e l’aggiornamento.
Il Consiglio Direttivo può sostituire per cooptazione sino alla prossima Assemblea i membri che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rieleggibile, svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive all’associazione di Volontari.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno due consiglieri.
Le funzioni e le cariche dei membri del Consiglio sono totalmente gratuiti.
 
           
   
ARTICOLO 11
   
           
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci annuali e della tenuta della contabilità.
Non può svolgere le mansioni di revisore l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, il parente od affine dei Consiglieri in carica, né qualunque associato.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; ad essi non compete alcun compenso.
 
           
   
ARTICOLO 12
   
           
 
Ogni e qualsiasi controversia tra soci per motivi attinenti all’attività sociale e/o i rapporti tra i soci è demandata ai probiviri.
La commissione dei Probiviri è formata da cinque membri dell’Assemblea fra i militi attivi che non siano componenti del Consiglio Direttivo, e revisori dei conti.
Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dall’assemblea.
I Probiviri possono disporre autonomamente o su proposta del Presidente dell’Associazione, o del Comandante provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari secondo le modalità previsti dal regolamento.
La commissione dei probiviri ha l’autonomia di indagare, in conformità alla procedura stabilita dal regolamento, sulle controversie tra gli organi dell’associazione e tra questi e i singoli soci, dopo aver esaurito ogni tentativo di composizione della vertenza.
Decide sui ricorsi dei militi espulsi dall’Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo.
I provvedimenti dovranno poi essere ratificati dal Consiglio Direttivo e, qualora questi non si pronunci entro 30 giorni dal provvedimento, dall’assemblea a pena di decadenza.
La carica è gratuita.
 
           
   
ARTICOLO 13
   
           
 
I soci attivi, muniti di tesserino di riconoscimento, svolgono servizio con qualifica di milite alle dirette dipendenze di un capoturno.
In servizio i militi devono indossare la divisa adottata dall’a associazione ed osservare scrupolosamente le disposizioni generali del regolamento e particolari del capoturno.
 
           
   
ARTICOLO 14
   
           
 
L’associazione deve istituire e tenere aggiornati: il libro dei soci, il registro delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio, i registri contabili e fiscali di legge, il libro per i verbali dei revisori dei conti, il registro dei soci sostenitori e benemeriti, l’inventario del patrimonio ed il regolamento per il servizio.
 
           
   
ARTICOLO 15
   
           
 
In caso di scioglimento deliberato dall’assemblea in conformità alle leggi vigenti in materia o di mancato funzionamento del servizio, l’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre organizzazioni del servizio, l’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5, comma quarto della legge 266/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 
           
   
ARTICOLO 16
   
           
 
Oltre che da presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia, l’associazione sarà disciplinata da un regolamento Interno.
 
           
   
ARTICOLO 17
   
           
 
Nessuna iniziativa riguardante l’attività dell’associazione deve essere presa dal singolo associato senza che ne sia al corrente il consiglio direttivo o il comandante.
 
           
 
Villa Carcina, Via Monte Guglielmo n. 6 , 16 dicembre 2006
 
           
 
F.to Enrico Papa
F.to Antonella Rebuffoni, Notaio
 
           
           
 
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